Sassari 9 marzo 2020, il sindaco Gian Vittorio Campus ha firmato una nuova ordinanza per il contenimento del Covid-19.
Sassari 9 marzo 2020, il sindaco Gian Vittorio Campus ha firmato una nuova ordinanza per il contenimento del Covid-19.
Misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale di Sassari per il contrasto al diffondersi del virus COVID-19.
Il sindaco Gian Vittorio Campus ha firmato un’ordinanza nella quale, per conformarsi ai provvedimenti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ordina: «nei locali di pubblico spettacolo sono sospese tutte le attività che non consentano di garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all’allegato 1 lettera d) del decreto del presidente del Consiglio coi Ministri; sono sospese nei circoli, nei pubblici esercizi, nei locali pubblici e privati le attività di intrattenimento accessorie all’attività di somministrazione che non consentano di garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all’allegato 1 lettera d) del DPCM». L’inottemperanza all’atto è un reato.
1) Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e quelli realizzati dagli artisti di strada svolti in ogni luogo sia pubblico che privato;
2) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale slot e video lottery, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali assimilati, gli intrattenimenti nei pubblici esercizi ( bar e ristoranti) e all’interno dei circoli privati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
3) lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar è consentito con l’obbligo, a carico del gestore di fare rispettare, anche attraverso l’adozione di efficaci misure di contingentamento degli ingressi nei suddetti locali, la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione; tali disposizioni valgono altresì per tutte le attività svolte all’interno di circoli e locali privati.
4) Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. E’ pertanto vietato lo svolgimento di attività sportive, anche a scopo amatoriale/ricreativo che comportino l’impossibilità di rispettare la distanza di sicurezzainterpersonale di un metro tra i partecipanti;
5) I matrimoni e le unioni civili possono essere regolarmente celebrati alla sola presenza degli sposi e dei testimoni.
6) L’accompagnamento dei defunti nella cappella cimiteriale, nella camera mortuaria e nella sala del commiato sarà consentito soltanto ai parenti più stretti.
Ai fini della tutela della salute pubblica si RACCOMANDA
Ai titolari/gestori degli esercizi commerciali, all’aperto o al chiuso, diversi da quelli di cui ai punti precedenti, di garantire l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori; in particolare, l’esercente dovrà collocare, sia all’ingresso dei locale che in corrispondenza dei punti di consegna e di prelievo dei carrelli, dispositivi erogatori di sanificatore da mettere a disposizione dei clienti; in assenza dei suddetti dispositivi personale dipendente dell’esercizio commerciale dovrà assicurare la sanificazione puntuale dei suddetti carrelli.
Gli esercenti sono invitati ad apporre sia all’ingresso che all’interno dei locali i manifesti riportanti le misure igienico sanitarie di cui all’allegato 1 del DPCM 8/3/2020; sono inoltre tenuti ad apporre avvisi che informano sull’obbligatorietà del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i clienti.
RACCOMANDA INOLTRE
A tutte le persone anziane o affette da patoligie croniche o con multimorbilità, ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
Si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari.
I termini della presente ordinanza sono da ritenersi connessi a quanto indicato nel DPCM 8 marzo 2020, fatte salve ulteriori misure adottate al variare dello scenario epidemiologico.
L’inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato, e specificatamente violazione dell’articolo 650 c.p.;
Cessa di produrre effetti l’ordinanza n.9 del 5 marzo 2020.
DEMANDA
alla Polizia Municipale, alle Forze dell’Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.
